La figura del medico competente

Una figura fondamentale nella gestione della sicurezza sul lavoro è quella del medico competente.

Siccome è sempre un argomento un po’ delicato è necessario affrontando alcune tematiche importanti senza entrare troppo nel dettaglio, per questo puoi farti aiutare da un consulente ambientale, ma dando tutte le informazioni necessario per capire l’importanza di questa figura.

La figura del medico competente

CHI E’ IL MEDICO COMPETENTE?

Non è un losco figuro di un telefilm poliziesco, bensì il medico (in genere libero professionista o dipendente di una struttura) che il vostro datore di lavoro ha scelto per effettuare la sorveglianza sanitaria in azienda (art. 38). Lo vedrete al momento dell’assunzione (visita preventiva o preassuntiva), periodicamente, al cambio di mansione, al ritorno da un’assenza prolungata per motivi di salute, alla cessazione del rapporto lavorativo (nei casi previsti dalla legge) o su vostra richiesta in caso di peggioramento delle vostre condizioni di salute correlato ai rischi professionali a cui siete esposti (art. 41 come modificato da decreto 106/2009).

 

IL MEDICO COMPETENTE RIFERISCE INFORMAZIONI SANITARIE AL DATORE DI LAVORO?

No, le informazioni che il medico trasmette al datore di lavoro riguardano esclusivamente la vostra idoneità lavorativa. Il trattamento dei dati personali è disciplinato dalla cosiddetta legge sulla privacy (d.lgs 196/2003), e anche dall’art. 622 del codice penale (segreto professionale).

 

IL DATORE DI LAVORO PUO’ CHIEDERE AL MEDICO COMPETENTE DI VERIFICARE UN MIO POSSIBILE STATO DI GRAVIDANZA?

No, la visita medica non può essere effettuata per accertare uno stato di gravidanza (art. 39, c. 3, lettera b).

 

PERCHE’ DEVO FARE LA VISITA DAL MEDICO COMPETENTE PER PROCRASTINARE IL CONGEDO DI MATERNITA’?

Perché il medico competente valuti, sulla base delle valutazioni del ginecologo e in considerazione dei rischi lavorativi specifici, che il procrastinamento non arrechi danni alla salute della mamma e del nascituro (art. 20 d. lgs. 151/2001). La lavoratrice che procrastini il congedo non può comunque essere adibita a lavori faticosi, pericolosi, insalubri di cui all’art. 7 e tutti quelli individuati nell’allegato B dello stesso decreto.

 

SONO OBBLIGATO A FARE LE VISITE?

Sì, se sono esposto a rischi lavorativi individuati dal D. Lgs 81 (rumore, rischio chimico, vibrazioni, videoterminale per più di 20 ore settimanali etc.) sono obbligato a sottopormi agli accertamenti previsti dal medico competente (art. 20, c. 2, lettera i).

 

E SE NON SONO IDONEO?

L’idoneità può essere temporanea o permanente. In ogni caso il datore di lavoro deve attenersi a quanto stabilito dal medico competente e adibire il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione se possibile equivalente o inferiore, con lo stesso trattamento della mansione di provenienza.

 

HO DIRITTO A UNA COPIA DELLA MIA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO?

Il lavoratore deve essere informato per iscritto circa il giudizio di idoneità espresso dal medico. Può inoltre fare richiesta di copia della cartella sanitaria (art.25, lettera h), che comunque gli deve essere rilasciata in caso di dimissioni (art. 25 lettera e).

L’unica aggiunta che mi sento di fare è sulla non idoneità. Mi è capitato di assistere a casi particolari in cui la ricollocazione in azienda non era possibile. In tali casi il licenziamento per giustificato motivo (diverso dalla giusta causa che non prevede un periodo di preavviso) è ammesso, ma con una procedura giudiziale piuttosto lunga e complessa.

Queste in sintesi le principali informazioni e adempimenti che riguardano la figura del medico competente che si occupa della sorveglianza sanitaria in azienda.